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Bicicletta: come funziona l’infortunio in itinere

L’INAIL ha esteso le tutele anche agli infortuni in itinere

L’infortunio in itinere è quello che si verifica nel tragitto di andata e ritorno fra il luogo di abitazione e quello di lavoro, ma anche fra un luogo di lavoro e l’altro o, ancora, fra il luogo di lavoro e quello nel quale si consumano i pasti, qualora non esista una mensa aziendale.

Grazie al collegato ambientale della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015), con l’articolo 5, commi 4 e 5, è stato modificato il D.P.R. n. 1124/1965 in modo da estendere anche alla bicicletta, in particolari condizioni, l’infortunio in itinere.

Ecco che cosa dicono i due commi:

4. All’articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
5. All’articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

In parole povere vista la situazione in cui versa l’aria delle nostre città e visto che pedalare mantiene in forma chi fa questa opzione più di chi si muove in automobile l’uso della bicicletta è “sempre necessitato”. In precedenza si diceva che la copertura assicurativa Inail era attiva solamente se l’uso era necessitato, ora con la modifica del collegato ambientale l’infortunio in itinere in bicicletta viene equiparato a quello con altri mezzi di trasporto.

Il nocciolo della questione è proprio questo: cambiare lo sguardo nei confronti della bicicletta che, per troppo tempo, è stata erroneamente percepita come un mezzo ludico-ricreativo e non un mezzo di trasporto.

La nuova norma è entrata in vigore il 2 febbraio 2016 e, pertanto, tutti coloro che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta possono beneficiare della tutela piena anche se li luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici, a piedi e indipendentemente all’esistenza o meno di piste ciclabili.

Via | Gazzetta Ufficiale

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