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Inquinamento

Rimozione amianto: cosa fare in presenza di Eternit e manufatti in asbesto

Quando occorre effettuare una valutazione, cosa occorre fare a valutazione ultimata e a chi rivolgersi se il manufatto non è di nostra proprietà 

La presenza di manufatti in cemento-amianto è una spiacevole sorpresa con le quali l’Italia si trova spesso a fare i conti dopo l’utilizzo diffuso e indiscriminato che si è fatto di questo materiale, specialmente a partire dal secondo dopoguerra.

L’esposizione alle fibre di amianto può provocare l’asbestosi e il mesotelioma, due malattie dell’apparato respiratorio fortemente debilitanti. I rischi sono correlati allo stato di conservazione del manufatto e alla sua compattezza.

L’amianto è fuori commercio dal 1994, dunque per evitare inutili allarmismi quando ci si trova al cospetto di tetti ondulati simili a quelli in Eternit, può essere utile verificare se vi sia la marcatura Asbestos Free.

Secondo il D.M. 06.09.94 “Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, la verifica dello stato di conservazione del manufatto è un obbligo del proprietario che deve rivolgersi a un tecnico qualificato iscritto ad un albo o a un ordine professionale tecnico. Definito un valore di indice specifico per il manufatto e conclusasi la valutazione le opzioni sono tre:

1)    Il manufatto è in buone condizioni, quindi se ne prevede una valutazione periodica come da indicazioni del tecnico (almeno annuale);

2)    Il manufatto necessita di manutenzione, dunque la valutazione dovrà indicare le modalità d’intervento, la tempistica e il calendario delle verifiche periodiche dello stato di manutenzione;

3)    Il manufatto deve essere rimosso, quindi la valutazione deve prevedere la tempistica per l’esecuzione dell’intervento che deve comunque essere effettuato entro un anno dalla valutazione.

Ma la segnalazione o l’esposto possono venire anche da un cittadino che non sia proprietario ma che si senta comunque minacciato dalla presenza di amianto. In questo caso può inviare una segnalazione al Comune nel cui territorio è posta la struttura indicando: indirizzo, tipologie e dimensioni del manufatto, proprietà (qualora la conosca) e allegare eventuali fotografie.

A quel punto spetterà al Sindaco, come massima autorità sanitaria sul territorio, prendere atto della segnalazione e richieder l’intervento di Asl o Arpa.

Via | Arpat Toscana

Foto © Getty Images

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