
Chi paga il risarcimento in caso di sinistro stradale? (www.ecoblog.it)
Come ottenere il risarcimento danni da incidente stradale rappresenta una delle questioni più frequenti e complesse per chi si trova coinvolto in un sinistro.
La normativa italiana offre una struttura precisa per il calcolo dell’indennizzo e per individuare il soggetto obbligato al pagamento, ma la molteplicità di fattori in gioco rende spesso necessario il supporto di un esperto.
Il risarcimento danni da incidente stradale viene generalmente corrisposto dalla compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile, in base alla polizza di responsabilità civile obbligatoria (RCA). La compagnia copre i danni entro i limiti stabiliti dal contratto, mentre il conducente può subire conseguenze come un aumento del premio, qualora sia accertata la sua colpa totale o parziale.
In situazioni di concorso di colpa, ogni assicurazione risarcisce il danno causato all’altro conducente in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita. Tuttavia, la copertura assicurativa è condizionata al rispetto delle norme contrattuali da parte del guidatore, ad esempio la tempestiva denuncia del sinistro e l’assenza di comportamenti illeciti come la guida in stato di ebbrezza.
Dal 2017 è attiva la procedura di indennizzo diretto, che consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni lievi (fino al 9% di invalidità permanente), a condizione che siano coinvolti solo due veicoli assicurati in Italia. Tale modalità non si applica in caso di sinistri con più veicoli, veicoli stranieri o lesioni gravi.
In caso di sinistro causato da veicolo non assicurato o conducente ignoto, il risarcimento può essere richiesto al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma con limiti e condizioni particolari, e spesso con importi inferiori alle aspettative.
Come calcolare il risarcimento danni da incidente stradale
Il calcolo del risarcimento è basato sulla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I danni patrimoniali comprendono spese documentate e quantificabili come la riparazione del veicolo, le visite mediche, i costi per terapie e il mancato reddito dovuto all’impossibilità di lavorare.
I danni non patrimoniali includono il cosiddetto danno biologico permanente, ovvero la lesione alla salute fisica o psichica che riduce la capacità di vita della persona. Dal marzo 2025, la quantificazione di questo danno si basa sulle nuove tabelle nazionali contenute nel Dpr n. 12/2025, che modulano l’indennizzo in relazione alla percentuale di invalidità e all’età del danneggiato.
Si tiene altresì conto dell’invalidità temporanea, ossia il periodo in cui la persona non ha potuto svolgere normalmente le proprie attività, con importi giornalieri variabili a seconda della gravità (ad esempio 50,79 euro per inabilità assoluta giornaliera). Il risarcimento può includere anche spese accessorie e, in casi particolari, un indennizzo per il danno morale, nonostante quest’ultimo non sia sempre riconosciuto per lesioni di entità lieve o media.

In caso di incidente, è fondamentale compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), firmato da entrambi i conducenti, per facilitare e velocizzare la procedura di risarcimento. Anche in assenza di accordo, è consigliabile inviare una denuncia cautelativa alla propria assicurazione, descrivendo dettagliatamente la dinamica del sinistro.
Esistono due modalità di richiesta del risarcimento:
- Procedura di risarcimento diretto, applicabile quando sono coinvolti due veicoli assicurati in Italia e lesioni lievi; in questo caso il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia, che ha 30 giorni per formulare l’offerta di risarcimento in presenza di modulo blu firmato, e 60 giorni in assenza di consenso.
- Procedura ordinaria, che si attiva in caso di sinistri più complessi, con più veicoli coinvolti, veicoli stranieri o lesioni gravi; in questo scenario la richiesta deve essere indirizzata alla compagnia dell’assicurato responsabile.
Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni per danni a cose e 90 giorni per danni alla persona, a partire dalla ricezione della documentazione completa. Se l’offerta viene accettata, il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni.
Nei sinistri con lesioni a terzi trasportati, la richiesta va presentata alla compagnia del veicolo su cui si viaggiava, che deve liquidare il risarcimento entro 90 giorni, indipendentemente dall’accertamento di responsabilità.