
La falsificazione della firma: una fattispecie penale grave(www.ecoblog.it)
In un’epoca in cui le frodi documentali aumentano, molti cittadini si trovano a dover affrontare una situazione spiacevole e complessa.
Questa problematica, che interessa genitori, professionisti, conduttori e consumatori, si traduce spesso nella ricezione di solleciti di pagamento o nella constatazione di contratti mai stipulati realmente. Secondo l’ultimo rapporto della Banca d’Italia, sono oltre 11.800 le segnalazioni ricevute da persone vittime di firme false o apocrife.
Le implicazioni di questo fenomeno possono essere gravi, sia sul piano penale che civile, e richiedono una conoscenza approfondita delle procedure legali per tutelarsi efficacemente.
Nel nostro ordinamento giuridico, la falsificazione della firma rientra nella categoria della falsità materiale e viene trattata con severità a seconda della natura del documento falsificato. Se si tratta di atto pubblico, come una scrittura notarile o una dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale, la falsificazione è perseguibile secondo l’articolo 476 del codice penale se commessa da un pubblico ufficiale, con pene che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione. Se invece il falso materiale è commesso da un privato, si applica l’articolo 482, con pene da 1 a 6 anni.
Per quanto riguarda la scrittura privata, cioè un documento firmato tra privati senza autenticazione ufficiale, la legge prevede l’articolo 485 c.p., che punisce la falsità in scrittura privata con la reclusione fino a 2 anni. Tale reato è procedibile solo a querela di parte, ma ha comunque rilevanza anche in ambito civile, soprattutto per richiedere risarcimenti.
Chi si trova coinvolto in un procedimento giudiziario basato su un documento firmato a sua insaputa rischia di subire conseguenze patrimoniali importanti se non agisce tempestivamente. Infatti, la mancata contestazione della firma può portare a considerare il documento come autentico, con conseguenti obblighi contrattuali o debitori.
Come contestare una firma falsa e difendersi legalmente
Il primo passo per chi scopre una firma falsa su un contratto o altro documento è il disconoscimento della firma, previsto dall’articolo 214 del codice di procedura civile. Si tratta di una dichiarazione formale con cui si nega l’autenticità della sottoscrizione e deve essere fatta nella prima risposta utile nel processo, come nella comparsa di risposta. Se questo passaggio viene omesso, la firma si presume riconosciuta.
Anche in assenza di un procedimento in corso, è possibile contestare la firma inviando una diffida tramite PEC o raccomandata A/R al soggetto che intende far valere il documento. Questa diffida è fondamentale perché interrompe anche i termini di prescrizione e può costituire la base per successivi ricorsi civili o penali.
Se la controparte non accetta il disconoscimento, sarà il giudice a ordinare una perizia grafologica per accertare la genuinità della firma. In questa fase è consigliabile rivolgersi a un consulente grafologo privato, soprattutto se il falso potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti. Il rapporto peritale potrà essere utilizzato nel processo a supporto della difesa o in sede cautelare.
Un esempio frequente riguarda i contratti di fornitura di servizi, come quelli telefonici o energetici, sottoscritti con firme apocrife da agenti o venditori. In tali casi, la società erogatrice può opporsi alla disdetta, ma una diffida ben strutturata accompagnata da una perizia può portare alla risoluzione del contratto e all’interruzione delle richieste di pagamento.

Il disconoscimento della firma è efficace solo nei confronti di scritture private non autenticati da un pubblico ufficiale. Se il documento è invece un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come un contratto notarile, il disconoscimento da solo non basta. In questi casi è necessaria la querela di falso, un procedimento più complesso che mira a far accertare formalmente la falsità del documento.
La querela di falso, disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, può essere proposta sia prima dell’inizio di un giudizio in cui si intende utilizzare il documento, sia incidentalmente durante il processo. È obbligatorio il patrocinio di un avvocato e la competenza spetta al tribunale ordinario. Tra le attività previste vi è anche la consulenza tecnica grafologica per dimostrare che la firma non appartiene alla persona che la contesta.
Sono soggetti a querela di falso tutti i documenti che hanno efficacia probatoria fino a querela, come gli atti notarili, le scritture private con firma autenticata e i verbali redatti da pubblici ufficiali, incluse le notifiche giudiziarie come cartelle esattoriali o decreti ingiuntivi.