
Spoiler e diritto d’autore: una tutela estesa anche alla forma scritta (www.ecoblog.it)
Nel panorama giuridico italiano emergono chiarimenti fondamentali in merito alla diffusione di spoiler di film e serie TV.
La recente pronuncia del Tribunale di Roma, confermata da diverse sentenze della Corte Suprema di Cassazione, ha ribadito con fermezza che la diffusione di riassunti dettagliati o svelamenti di trame senza autorizzazione rappresenta una violazione del diritto d’autore, con possibili cause legali e richieste di risarcimento danni.
Contrariamente a un diffuso equivoco, la pubblicazione di spoiler testuali non è esente da tutela legale solo perché non coinvolge contenuti visivi o audio originali. La normativa italiana, in particolare la Legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore, tutela l’“espressione creativa” dell’opera, ovvero la forma narrativa originale, e non solo l’idea astratta. Questo significa che la trama, l’intreccio, i dialoghi e il finale di un’opera audiovisiva sono protetti come elementi creativi unici.
Le serie TV, classificate come programmi audiovisivi ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (TUSMA), godono di una protezione integrale. Non è quindi necessario riprodurre fotogrammi o trascrivere dialoghi per incorrere in una violazione: anche un racconto dettagliato e sistematico della trama, episodio per episodio, costituisce una riproduzione indiretta dell’opera originale.
La sentenza n. 2812 del 7 marzo 2024 del Tribunale di Roma è esemplare nel sottolineare che un riassunto minuzioso della trama può ledere il copyright. Esso ripropone all’utente finale l’intera struttura narrativa, frutto di un lavoro creativo collettivo di autori, registi e sceneggiatori. Questa struttura rappresenta l’essenza stessa dell’opera, e come tale è tutelata dalla legge.
Il confine tra diritto di critica e violazione è molto sottile
Un argomento spesso sollevato riguarda la presunta tutela degli spoiler sotto il cappello del diritto di critica, cronaca o recensione. Tuttavia, l’articolo 70 della legge sul diritto d’autore contempla tali eccezioni in modo molto circoscritto. Le eccezioni ammettono solo l’uso di brevi estratti con finalità chiaramente informative, critiche, scientifiche o didattiche, mai la pubblicazione integrale o quasi della trama o del finale.
Un sito o una piattaforma che si limiti a riportare sistematicamente l’intero contenuto narrativo non svolge una funzione critica o informativa in senso stretto, ma piuttosto una mera riproduzione del contenuto protetto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, ha affermato che anche l’uso parziale di un’opera può configurare violazione se coinvolge elementi creativi essenziali.
Le recensioni autentiche, infatti, evitano di divulgare snodi narrativi cruciali o finali, preservando l’esperienza dello spettatore. Al contrario, i siti di spoiler compromettono tale esperienza e arrecano un danno economico e morale ai titolari dei diritti.

Il quadro normativo italiano ed europeo è netto nel definire che qualsiasi comunicazione al pubblico di un’opera protetta deve avvenire con il consenso dei titolari dei diritti. La Direttiva UE 2019/790, recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo n. 177 del 2021, ribadisce la necessità di autorizzazione per l’uso anche parziale delle opere, ammettendo eccezioni solo in casi molto specifici come la citazione, la parodia o la critica.
L’articolo 32 del TUSMA estende questo obbligo ai fornitori di servizi media e ai contenuti pubblicati sulle piattaforme digitali, vietando la diffusione non autorizzata di programmi o delle loro parti significative, inclusi i riassunti testuali.
Un ulteriore aggravante è rappresentato dallo sfruttamento economico degli spoiler, ad esempio attraverso la pubblicità sui siti di trame, che configura un guadagno illecito basato sul lavoro creativo altrui. Ciò può comportare l’avvio di azioni giudiziarie con conseguenti risarcimenti e la rimozione forzata dei contenuti.