
Novità fotovoltaico, in questi casi non serve più l’autorizzazione del condominio: ecco quali ecoblog.it
L’installazione di impianti fotovoltaici nei condomini continua a essere al centro di importanti novità normative e giurisprudenziali.
L’utilizzo di pannelli solari sul terrazzo condominiale o altre parti comuni, infatti, non richiede più in tutti i casi l’autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale, a patto che vengano rispettati alcuni principi fondamentali. Scopriamo insieme i dettagli della disciplina attuale e gli orientamenti della giurisprudenza più recenti.
Il legislatore italiano, allineandosi alle direttive europee in materia di energia sostenibile, ha promosso il ricorso a fonti rinnovabili come il sole e il vento, emanando norme specifiche per l’installazione di impianti non centralizzati. In particolare, l’articolo 1122-bis del codice civile è il principale riferimento normativo per l’installazione di impianti fotovoltaici sulle parti comuni di un condominio.
Installazione di impianti fotovoltaici e diritto condominiale: cosa prevede la legge
L’art. 1122-bis, comma 2, stabilisce che è consentito installare impianti fotovoltaici:
- sul lastrico solare;
- su ogni altra parte comune idonea ad ospitarli;
- sulle parti di proprietà esclusiva dell’installatore.

Tuttavia, l’installazione deve avvenire senza ledere il diritto di pari uso da parte degli altri condomini, senza alterare la destinazione d’uso originaria delle parti comuni e senza compromettere la sicurezza, la stabilità e il decoro dell’edificio. Questi principi sono in linea con quanto previsto dall’articolo 1102 c.c., che regola l’uso delle parti comuni.
Il concetto di “destinazione della cosa comune” è interpretato come la funzione specifica che la parte comune ha avuto sin dall’origine o che i condomini hanno consolidato nel tempo. Non è quindi permesso modificare in modo sostanziale l’utilità che gli altri condomini ricavano dal bene comune, né alterarne il valore oggettivo. Questo principio è stato chiarito anche dal Tribunale di Milano (ordinanza n. 11707 del 7 ottobre 2014).
È considerata illegittima l’installazione di un impianto fotovoltaico che occupi quasi tutta la superficie del tetto comune, impedendo agli altri condomini di usufruire della medesima opportunità. In tali casi, la giustizia può ordinare la riduzione dell’impianto per garantire il principio di pari uso della cosa comune. Inoltre, il silenzio degli altri condomini di fronte a una comunicazione preventiva non equivale a una tacita approvazione.
Questi principi sono stati ribaditi di recente dal Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 193 del 1° agosto 2025, che ha confermato la necessità di bilanciare l’interesse individuale all’installazione con il diritto collettivo di pari utilizzo degli spazi comuni.
Un punto di svolta importante arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2808 del 2 aprile 2025, che ha riaffermato l’interesse nazionale alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
- Non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici i tradizionali parametri estetici, che avrebbero qualificato tali installazioni come elementi di disturbo;
- La presenza di pannelli solari sui tetti non deve essere considerata di per sé un fattore di degrado visivo, ma va valutata in relazione al modo in cui sono integrati nell’edificio e nel contesto paesaggistico.
Quando l’installazione comporta modifiche visibili o strutturali su parti comuni, è obbligatorio informare preventivamente l’amministratore di condominio, allegando una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato. L’amministratore può quindi convocare un’assemblea per illustrare il progetto e raccogliere eventuali osservazioni.
L’assemblea può proporre soluzioni alternative o richiedere precauzioni specifiche, ma non può vietare l’installazione se questa risulta conforme alla normativa vigente, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1337 del 17 gennaio 2023.