Novità sui massimali NASpI nel 2026(www.ecoblog.it)
Con il nuovo anno, l’INPS ha reso ufficiali importanti aggiornamenti riguardanti la NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione.
La nuova circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha introdotto variazioni significative sugli importi erogati, adeguati all’inflazione, e ha aggiornato le modalità di gestione per una platea di beneficiari sempre più ampia e diversificata.
La principale novità riguarda l’adeguamento del massimale mensile erogabile, che passa a 1.584,70 euro lordi grazie alla rivalutazione ISTAT del +2,1%, un incremento più consistente rispetto al +1,4% applicato nel 2025. Questo aumento non modifica i requisiti di accesso, che restano basati su almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’inizio della disoccupazione, ma incide direttamente sulla misura della prestazione, rendendo più consistente il sostegno economico per molti lavoratori.
Il calcolo dell’importo NASpI si basa sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro. La legge prevede che l’indennità corrisponda al 75% di tale media, fino a un importo soglia di 1.456,72 euro mensili. Se la retribuzione media supera questa soglia, a cui si applica la percentuale del 75%, si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione stessa e la soglia, fino al massimo di 1.584,70 euro. Questo meccanismo garantisce un equilibrio tra tutela del reddito e sostenibilità della spesa pubblica.
L’INPS ha inoltre confermato che la NASpI si riduce progressivamente dal sesto mese di fruizione, con una decurtazione mensile del 3%, che slitta all’ottavo mese per i lavoratori con più di 55 anni al momento della domanda.
Gestione flessibile e cumulo con attività lavorative
Un elemento di grande rilievo introdotto nel 2026 riguarda la possibilità di cumulare la NASpI con alcune tipologie di lavoro, una disposizione che ha l’obiettivo di incentivare la ripresa occupazionale senza penalizzare chi si reinserisce nel mercato del lavoro con contratti brevi o attività autonome.
Chi accetta un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi – anche in somministrazione – non perde il diritto alla NASpI: l’indennità viene semplicemente sospesa per i giorni di lavoro effettivo e riprende automaticamente una volta terminato il rapporto. Inoltre, per i percettori di NASpI che intraprendono un’attività autonoma o di impresa individuale con reddito annuo inferiore a 8.500 euro (soglia della no-tax area 2026), l’indennità viene ridotta proporzionalmente, dell’80% del reddito percepito, ma resta comunque fruibile.
Per garantire la corretta erogazione della prestazione e il rispetto delle normative, l’INPS richiede la comunicazione del reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

La NASpI è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano perso il lavoro per cause involontarie quali licenziamento, scadenza contrattuale a tempo determinato, risoluzione consensuale e dimissioni per giusta causa, che restano equiparate alla disoccupazione involontaria. Dal 2022, la platea dei beneficiari si è ampliata includendo anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Restano esclusi dalla prestazione i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti pensionistici o percepiscono assegni ordinari di invalidità senza optare per la NASpI.
La durata della prestazione è determinata come metà delle settimane di contribuzione effettivamente maturate nei quattro anni precedenti la disoccupazione, con copertura dei periodi di fruizione tramite contribuzione figurativa accreditata automaticamente dall’INPS, senza oneri o domande aggiuntive da parte del lavoratore.
Aggiornamenti ISEE e impatto sulle prestazioni sociali
Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che rende più favorevoli le condizioni per le famiglie con figli, con particolare attenzione alle prestazioni di inclusione sociale come l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Tra le modifiche più significative, l’innalzamento delle franchigie sulla casa di abitazione principale, che ora si attestano a 91.500 euro per la maggioranza dei nuclei familiari e a 120.000 euro per chi risiede nei capoluoghi delle città metropolitane, con un incremento aggiuntivo di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Il calcolo più generoso della scala di equivalenza ISEE favorisce i nuclei familiari numerosi, facilitando l’accesso a prestazioni sociali agevolate.
L’INPS ha aggiornato le proprie procedure informatiche per applicare il nuovo ISEE a partire dalle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio 2026, garantendo la revisione automatica delle domande di prestazioni che, con il precedente ISEE, risultavano respinte.
