Congedo parentale, occhio alle nuove regole INPS: nuove soglie e indennizzi con la Legge di Biliancio 2025

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Le novità sul congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: indennità all’80% estesa a tre mesi per i dipendenti, limiti, modalità di fruizione e chiarimenti INPS.
Con la circolare n. 95/2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di congedo parentale. Le nuove disposizioni, valide a partire dal 1° gennaio 2025, prevedono un aumento dell’indennità per i lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo nei primi sei anni di vita del figlio, o nei primi sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. La misura non si applica oltre la maggiore età del minore.
Tre mesi all’80% e nuove regole sulla ripartizione
Il cambiamento più rilevante riguarda la retribuzione dei primi tre mesi di congedo parentale, che passa dal 30% all’80% della retribuzione media giornaliera, per chi ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. Il beneficio è esclusivo per i lavoratori dipendenti: se uno dei due genitori non rientra in questa categoria, il diritto spetta solo al genitore avente i requisiti. La fruizione può avvenire in giorni, mesi o ore, anche in forma frazionata. I tre mesi con indennità all’80% possono essere ripartiti liberamente tra madre e padre o utilizzati interamente da uno solo. È ammessa anche la fruizione contemporanea da parte di entrambi i genitori, nelle stesse giornate.

Il limite massimo resta dieci mesi per coppia, undici se il padre utilizza almeno tre mesi. Di questi, tre mesi sono non trasferibili alla madre e tre al padre. I restanti possono essere condivisi liberamente. I sei mesi successivi sono indennizzati al 30%, mentre gli ultimi due mesi non prevedono compensi, salvo specifiche condizioni reddituali previste dalla normativa.
L’INPS ha precisato che i tre mesi con indennità piena possono essere fruiti solo se il congedo obbligatorio (maternità o paternità) si è concluso dopo le date stabilite dalle precedenti Leggi di Bilancio:
primo mese all’80% se la maternità è terminata dopo il 31 dicembre 2022,
secondo mese all’80% se conclusa dopo il 31 dicembre 2023,
terzo mese all’80% se finita dopo il 31 dicembre 2024.
Il diritto decade in assenza di questi requisiti, ma resta garantito il primo mese per i minori entrati in famiglia dopo il 1° gennaio 2023, anche se i congedi obbligatori sono antecedenti.
Applicazione, casi particolari e decorrenza dal 1° gennaio
Le nuove tutele si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2025, ma il diritto alla maggiorazione è subordinato al momento della conclusione del congedo obbligatorio. Vengono inclusi, nel computo, anche i periodi di interdizione prorogata concessi dall’Ispettorato del Lavoro, così come i giorni precedenti al parto eventualmente non fruiti.
Sono previsti chiarimenti per le famiglie che hanno avuto figli o minori in affido negli ultimi anni:
Se il minore è nato o adottato prima del 1° gennaio 2023, l’80% spetta per un solo mese, purché il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022.
Se il minore è nato prima del 1° gennaio 2024, si ha diritto a due mesi all’80%, con chiusura del congedo obbligatorio oltre il 31 dicembre 2023.
Se il minore è nato o adottato prima del 1° gennaio 2025, il diritto si estende a tre mesi, in virtù delle ultime tre Leggi di Bilancio.
Infine, se il minore è nato dopo il 1° gennaio 2023 e almeno un genitore è lavoratore dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, il diritto all’indennità all’80% è automatico, senza vincoli legati alla maternità o paternità obbligatoria.
Con questa misura, lo Stato rafforza il sostegno alle famiglie lavoratrici, aumentando le coperture economiche nei primi mesi di cura del bambino e incentivando una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali.