La Regione Emilia-Romagna ha approvato il 29 maggio 2026 la legge regionale N. 5, che definisce le aree idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili sul territorio regionale. A pochi mesi dall’entrata in vigore, l’Assemblea Legislativa ha avviato un lavoro di perfezionamento del testo, coordinandosi con il Ministero competente per migliorarne l’efficacia e la chiarezza applicativa. Un iter che riflette la complessità di tradurre in norme concrete una materia dove si sovrappongono interessi energetici, tutela del paesaggio, uso agricolo del suolo e pianificazione urbanistica. Capire cosa prevede questa legge, e perché si è resa necessaria una revisione così rapida, è utile per chiunque operi nel settore delle rinnovabili o semplicemente voglia seguire l’evoluzione della politica energetica regionale.
Perché l’Emilia-Romagna ha legiferato sulle aree idonee per le rinnovabili
Il contesto nazionale è quello del recepimento delle direttive europee in materia di energia rinnovabile e della necessità di accelerare la transizione energetica rispettando gli obiettivi climatici. Il decreto legislativo che ha introdotto in Italia il concetto di aree idonee ha delegato alle Regioni il compito di individuare concretamente i territori dove gli impianti possono essere installati con procedure semplificate, e quelli invece da tutelare o sottoporre a valutazioni più stringenti.
L’Emilia-Romagna si è mossa con la legge N. 5 del 2026, diventando una delle prime regioni italiane a dotarsi di un quadro normativo organico su questo tema. L’obiettivo dichiarato è duplice: favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili — solare, eolico, idroelettrico — e al tempo stesso preservare il paesaggio rurale, le aree agricole di pregio e i territori di interesse naturalistico che caratterizzano la regione, dalla pianura padana all’Appennino.
Non si tratta di una scelta banale. L’Emilia-Romagna è una delle regioni più produttive d’Italia dal punto di vista agricolo, con una quota significativa di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) che rappresenta un patrimonio economico e paesaggistico da bilanciare con le esigenze di espansione degli impianti fotovoltaici, in particolare quelli a terra.
Cosa si intende per aree idonee e come vengono classificate
La classificazione delle aree idonee in Emilia-Romagna segue criteri che tengono conto di più variabili: la destinazione d’uso del suolo, la presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, la vicinanza a infrastrutture energetiche esistenti, e il tipo di impianto da installare. Non tutte le tecnologie rinnovabili vengono trattate allo stesso modo: un parco eolico ha impatti territoriali diversi da un impianto fotovoltaico a terra, che a sua volta differisce da un impianto agrivoltaico o da uno galleggiante su bacini idrici artificiali.
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Le aree non idonee, per contro, identificano i territori dove l’installazione è esclusa o fortemente limitata: zone di particolare pregio naturalistico, aree protette, siti della rete Natura 2000, contesti di elevato valore paesaggistico. Tra questi due estremi esiste una zona grigia, quella delle aree soggette a valutazione caso per caso, dove entrano in gioco le cosiddette fasce di rispetto rispetto a elementi sensibili del territorio.
Proprio le fasce di rispetto sono uno degli aspetti più dibattuti nella fase applicativa della legge. Definire con precisione a quanti metri da un corso d’acqua, da un centro abitato o da un’area protetta un impianto possa essere considerato compatibile non è un esercizio puramente tecnico: incide direttamente su quante superfici risultano effettivamente disponibili per i proponenti e su quanto il processo autorizzativo risulta prevedibile.
Le modifiche del 2026: chiarezza applicativa e coordinamento con il Ministero
Secondo quanto comunicato dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, nel corso del 2026 la Commissione Territorio e Ambiente ha lavorato per perfezionare la legge regionale, individuando insieme al Ministero competente alcuni interventi volti a migliorarne l’efficacia e la chiarezza applicativa. Questo tipo di revisione post-approvazione non è insolito per normative complesse: le prime applicazioni concrete mettono spesso in luce ambiguità interpretative che non emergono nella fase redazionale.
Tra i temi che la legge affronta — e che le modifiche mirano a rendere più chiari — figurano questioni come il frazionamento degli impianti, cioè la pratica di suddividere un progetto di grandi dimensioni in più installazioni più piccole per aggirare soglie autorizzative più stringenti. Si tratta di un fenomeno diffuso a livello nazionale, che le normative regionali cercano di disincentivare introducendo criteri di valutazione cumulativa.
Un altro nodo riguarda il fotovoltaico galleggiante, tecnologia in espansione che sfrutta la superficie di invasi artificiali, laghi di cava o bacini irrigui per installare pannelli senza consumare suolo agricolo. Dal punto di vista della SAU, questa soluzione è teoricamente neutra, ma pone questioni specifiche legate all’impatto sugli ecosistemi acquatici, alla compatibilità con gli usi irrigui e alla normativa paesaggistica. La legge regionale — e le sue modifiche — dovrebbero fornire indicazioni più precise su come classificare queste installazioni nel sistema delle aree idonee.
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Il nodo della SAU e del fotovoltaico agricolo
La questione della Superficie Agricola Utilizzata è centrale nel dibattito sulle rinnovabili in una regione come l’Emilia-Romagna. Il rischio concreto è che l’espansione del fotovoltaico a terra sottragga terreni produttivi all’agricoltura, con effetti sia economici che ambientali. Le normative sulle aree idonee cercano di governare questo processo distinguendo tra tipologie di installazione diverse.
L’agrivoltaico — sistemi che combinano produzione energetica e coltivazione agricola sotto gli stessi pannelli — è considerato una soluzione compatibile con il mantenimento della SAU, a patto che rispetti determinati requisiti tecnici: altezza minima da terra, percentuale di copertura, continuità dell’attività agricola sottostante. La legge regionale e le sue modifiche devono definire con precisione questi parametri per evitare che impianti agrivoltaici di facciata — cioè progettati per aggirare le limitazioni sul fotovoltaico puro — vengano classificati come compatibili con l’uso agricolo del suolo.
Il portale ambientale della Regione Emilia-Romagna ha seguito l’intero iter di approvazione della legge, offrendo aggiornamenti sulle tappe procedurali e sui contenuti in discussione.
Cosa cambia nella pratica per chi vuole installare impianti rinnovabili
Per un operatore del settore, la legge sulle aree idonee in Emilia-Romagna cambia il modo in cui si valuta la fattibilità di un progetto. Prima di avviare un iter autorizzativo, è necessario verificare se il sito ricade in un’area idonea, in un’area non idonea o in una zona soggetta a valutazione specifica. Questo dovrebbe ridurre l’incertezza procedurale e abbreviare i tempi di istruttoria per i progetti compatibili.
Per i Comuni, la legge fornisce un quadro di riferimento per le proprie pianificazioni urbanistiche, evitando che ogni amministrazione locale debba affrontare in autonomia richieste di installazione senza strumenti normativi adeguati. Per i cittadini e le comunità energetiche, le norme sulle aree idonee riguardano anche gli impianti di minore taglia, compresi quelli collettivi.
Il processo di revisione in corso dimostra che una legge di questo tipo non è mai definitiva al momento dell’approvazione: l’applicazione concreta, il confronto con le istanze dei proponenti e il coordinamento con la normativa nazionale producono inevitabilmente aggiustamenti. Monitorare l’evoluzione del testo — e le circolari interpretative che ne seguono — rimane indispensabile per chiunque operi in questo settore nella regione.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








